Legislazione

Dispute di vicinatoGATTINO SUL LETTO

I gatti di casa sono simpatiche e affettuose creature, ma si deve evitare che disturbino un vicinato poco zoofilo. Le leggi considerano ragionevole, e quindi da tollerare, consentire al proprio gatto di gironzolare liberamente, di sconfinare cioè oltre la porta di casa, nelle scale comuni o nel giardino del vicino. I problemi sorgono quando il piccolo vagabondo non intende porre limiti alla sua libertà, lascia tracce odorose o solide sulle aiuole degli altri o sullo zerbino delle scale. Essendo la natura umana e felina quello che è, le dispute possono arrivare alle minacce contro il gatto o contro il suo proprietario e, mentre è reato far infuriare o maltrattare un gatto, non è reato far infuriare il suo padrone. Per evitare ‘dichiarazioni di guerra’, un buon vicino cerca di prevenire il disturbo sterilizzando il micio e, al primo ‘patatrac’ si offre di rimborsare ragionevolmente i danni o, nei casi più difficili, si rivolge alle associazioni animaliste.

Denunciare i maltrattamenti

Nessuno vorrebbe mai vedere maltrattare gli animali, ma, in questi tristi casi, i capisaldi giuridici difendono i loro diritti, anche quando ci sono comportamenti che, senza volontà di infierire, causano sofferenza agli animali. Per permettere che i colpevoli di crudeltà contro animali o di abbandono siano puniti, è necessario fare un “esposto-denuncia”. La denuncia, in carta libera, si può fare personalmente alla Procura della Repubblica, presso la Pretura della zona in cui è avvenuto il reato, oppure ad un qualunque organo della Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani, Corpo forestale, Guardia di finanza). E’ bene ricordare che qualsiasi agente di Polizia giudiziaria è abilitato a raccogliere la denuncia e obbligato a trasmetterla al magistrato e che non è ammessa la denuncia anonima.

Regolamenti di condominio e animaligatto che guarda

I nostri gatti e cani di casa, dato che non conoscono a fondo la buona educazione, finiscono talvolta per diventare fonte di fastidio e talvolta litigi con i vicini di casa. E’ una regola di civiltà e di elementare buon senso evitare che arrechino evidente disturbo. L’articolo 659 del Codice penale stabilisce precisi obblighi a questo riguardo e può essere impugnato da chi è irritato dal continuo abbaiare o miagolare dei nostri amici. Un’altra annosa questione è quella riguardante i regolamenti di condominio che vietano di tenere animali . Ma non sempre è un divieto legittimo. Il regolamento contrattuale, cioè quello che si acquisisce all’acquisto della casa è l’unico che può limitare il possesso di animali, per cui l’acquirente, firmando il contratto, automaticamente accetta tutte le norme del regolamento che potrà essere modificato soltanto se tutti i proprietari sono d’accordo per modificarlo. Invece il regolamento assembleare dei condomini non può mai vietare il possesso di animali perché violerebbe l’articolo 42 della Costituzione italiana che garantisce la proprietà privata.

CONSIGLI UTILI PER PARLARE A CHI MALTRATTA GLI ANIMALI

E’ necessaria la tua massima attenzione e autocontrollo. Le situazioni possono essere diverse e anche complicate: persone che non accettano che ti occupi dei gatti randagi della loro zona, vedi cani tenuti in condizioni pessime, vedi ragazzi che tormentano un animale randagio …

- Fai presente con calma e tono deciso che le leggi proteggono gli animali domestici, prevedendo anche condanne penali.

- Non perdere mai l’autocontrollo e la buona educazione. Fai leva con gentilezza sul buon senso: spesso sono individui non cattivi ma solo ignoranti, abituati a considerare gli animali come oggetti.

- Se, nonostante ciò, il comportamento negativo persiste, con semplice fermezza minaccia una denuncia penale e chiama le associazioni zoofile della tua zona o recati presso qualunque organo di polizia giudiziaria (polizia, carabinieri, vigili urbani) che hanno il dovere di applicare le leggi, pena l’accusa di omissioni di atti d’ufficio.

Sintesi delle principali leggi di tutela degli animali  gatto filo

Legge 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Art. 1 Modifiche al titolo IX del Libro II del Codice Penale, Articolo 544.

Uccisione di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Maltrattamento di animali - Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a ciunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Divieto di combattimenti tra animali - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.(…) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Confisca e pene accessorie - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. (…..)

Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti.

(….) La violazione delle disposizioni è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

Art. 727 del Codice Penale

Abbandono di animali - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Art. 638 del Codice Penale

Uccisione o danneggiamento di animali altrui - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».

Legge Nazionale 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia d’animali d’affezione e prevenzione del randagismo

Art.1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Art. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 (canili e rifugi), non possono essere soppressi. …

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, … possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

ALTRE IMPORTANTI LEGGI E DICHIARAZIONI

Legge Regionale del Veneto 28 dicembre 1993, n°60

Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

Art. 2. La tutela degli animali d’affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie, ai sensi della Legge regionale n°77/1980 e della legge regionale n°48/1987.

Art. 3. Presso il settore veterinario di ogni ULSS è istituita l’anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l’obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all’anagrafe canina. Inoltre ha l’obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.

Il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al settore veterinario competente l’avvenuta cessione, scomparsa o morte dell’animale entro trenta giorni dall’avvenimento. …

L’iscrizione all’anagrafe canina è gratuita.

Art. 4. Entro novanta giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro… con spese a carico dell’utente. …

Art. 5. Le ULSS, ai fini dell’attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute. …

I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale n°77/1980 e i settori veterinari ULSS, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche, nell’ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi. …

Art. 6. … Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della ULSS o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino. …

Art. 16. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti. …

La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico. …

La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell’ambito dei programmi del servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati sono riammessi nel loro gruppo e territorio.

Art. 18. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.

Articolo 672 del Codice penale - Omessa custodia e malgoverno di animali

Legge nazionale n° 413 - Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Dichiarazione universale dei diritti degli animali, proposta dall’UNESCO il 15 ottobre 1978

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia.