STATUTO

ART.1
Denominazione, sede e ambito territoriale
1. È costituito, nel rispetto del D.L.117/2017, del Codice Civile e della normativa
in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione per la protezione
degli animali randagi Dingo ODV (Organizzazione di volontariato)”. Assume
la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L’associazione ha sede legale a Cannaregio 482/b, nel comune di Venezia. Il
trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione opera limitatamente all’ambito territoriale della Regione Veneto.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
ART.2
Statuto
1. L’Organizzazione di volontariato denominata “Associazione per la protezione
degli animali randagi Dingo ODV” è disciplinata dal presente Statuto ed
agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative
norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico.
2. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento d’esecuzione dello Statuto
per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.3
Efficacia dello Statuto
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività
dell’Associazione stessa.
ART.4
Interpretazione dello Statuto
1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri
dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
ART.5
Finalità e attività
1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività sono:
• protezione degli animali randagi;
• prevenzione di atti crudeli contro gli animali;
• soccorso di animali colpiti da tali atti.
In Particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV)
iscritta nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) ed ente non commerciale del Terzo Settore (ETS).
2. Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati, rientrano nell’art.5 comma 1/e
del D.L.117/2017, nella parte così specificata. “Tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 281 del 1991”.
3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
• monitoraggio dei gatti randagi nel territorio;
• attività di sterilizzazione dei gatti randagi e di soccorso veterinario;
• contrasto agli spostamenti di gatti randagi dal loro habitat abituale,
quando non sono previsti dalle leggi;
• ricerca di adozioni a favore di animali abbandonati o bisognosi di
accoglienza in casa;
• organizzazione di convegni di studio, seminari e opera di
sensibilizzazione rivolta ai cittadini, ad istituzioni pubbliche e private
che, secondo i rispettivi ordinamenti, sono interessate alle tematiche sulla
protezione degli animali.
4. Per il conseguimento dei suoi fini, l’Associazione può realizzare strutture di
ricovero per animali e operare per il contenimento del randagismo e della
prolificazione felina, nel rispetto delle leggi vigenti e previa acquisizione delle
prescritte autorizzazioni.
5. Per le attività di interesse generale prestate l’Associazione può ricevere soltanto
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
6. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D.Lgs.117/2017.
7. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a
condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo
6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti,
anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento
dell’attività istituzionale.
ART.6
Ammissione
1. Sono associati all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le
sue finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano
concretamente per realizzarle.
2. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo
Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità
dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti. La
deliberazione di accettazione è comunicata all’interessato e annotata nel
Libro Soci.
3. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di
eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
4. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di
recesso.
5. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri
diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi
mediante i loro rappresentanti legali.
6. Gli associati sono “Ordinari” o “Benemeriti”. Sono “Ordinari” gli associati
che versano la normale quota associativa determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo. Sono definiti “Benemeriti”, con deliberazione del
Consiglio Direttivo, gli associati che promuovono attività per la protezione
degli animali o erogano a favore dell’Associazione contributi di particolare
entità.
ART.7
Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti
negli stessi.
2. Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività
dell’Associazione e di controllo sull’andamento della medesima, come
stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
3. Gli associati ordinari hanno il diritto di votare in Assemblea dal momento
dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento
della quota associativa annuale. Gli associati benemeriti hanno il diritto di
votare in assemblea dal momento della loro iscrizione nell’apposita sezione
del libro degli associati.
4. Gli associati hanno il diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle
Assemblee, di prendere visione anticipata del progetto di bilancio d’esercizio
predisposto dal Consiglio Direttivo e di esaminare i libri sociali.
5. Gli associati hanno il diritto di denunziare i fatti che ritengono censurabili ai
sensi dell’art.29 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.
6. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e l’eventuale
regolamento interno.
7. Gli associati ordinari hanno il dovere di versare la quota associativa
nell’importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo; in assenza di
nuova delibera annuale deve considerarsi confermato l’importo già in vigore
l’anno precedente. La quota sociale è intrasmissibile.
ART.8
Volontariato e attività di volontariato
1. L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. I volontari sono
persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione,
attività in favore delle comunità e del bene comune, mettendo a disposizione
il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività
attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite esclusivamente per fini
solidaristici.
2. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsare dall’Associazione
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo
in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati
rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite
dalla legge.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’Associazione medesima.
ART.9
Perdita della qualifica di associato
1. La qualità di associato, tanto ordinario che benemerito, si perde per morte,
recesso o esclusione.
2. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo.
3. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere
escluso dall’Associazione.
4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento
motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
5. È ammessa la possibilità di appello alla decisione del Consiglio Direttivo,
rivolto alla prima Assemblea dei soci utile, che delibererà sull’esclusione
con voto segreto, o comunque al giudice ordinario.
6. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non
provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine
fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
7. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio
cancellato dal libro soci.
8. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a
quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati
all’Associazione.
ART.10
Gli Organi Sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Revisore contabile monocratico.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito
di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”,
con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.
4. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) Libro dei Soci ordinari e benemeriti
b) Registro dei volontari
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
ART.11
L’Assemblea
1. L’Assemblea è composta dagli associati all’Associazione ed è l’Organo sovrano.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in
regola con il versamento delle quote associative annuali.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di un
impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più
anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli
intervenuti.
4. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzanti.
5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati,
conferendo delega scritta. Nell’Assemblea Ordinaria non sono ammesse più di
tre deleghe per ciascun associato. Nell’Assemblea Straordinaria non sono
ammesse più di tre deleghe per ciascun associato se il totale degli associati è
meno di 500, o più di cinque deleghe se il numero totale degli associati non è
inferiore a 500.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti
gli associati.
ART.12
Compiti dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività
dell’Associazione;
• nomina i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro
numero, scelti tra gli associati iscritti nel Libro Soci da almeno un anno;
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi
dell’art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
• individua le attività diverse da quelle istituzionali che, nei limiti
consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e
dallo Statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria:
• delibera sulle proposte di modifica dello Statuto
• delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
ART.13
Convocazione
1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del
presidente, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio
precedente e del preventivo dell’esercizio corrente; si riunisce anche su domanda
motivata e firmata da almeno un decimo degli associati in regola con il
versamento delle quote associative, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene
necessario.
2. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene
mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima
della data fissata per la riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità
ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo
impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più
anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli
intervenuti.
4. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
ART.14
Assemblea Ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in
proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L’Assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di
voto.
ART.15
Assemblea Straordinaria
1. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza in prima
convocazione di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e in
seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli associati aventi
diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.
2. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del
patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari e
benemeriti in regola con le quote associative (maggioranza inderogabile).
ART.16
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo di governo e di amministrazione
dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla qual può essere
revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri,
eletti dall’Assemblea tra gli associati con almeno un anno di anzianità, per la
durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere il
Consiglio Direttivo coopterà un nuovo consigliere da scegliersi di preferenza tra
i non eletti nell’ultima elezione, tale nomina dovrà essere confermata dalla prima
Assemblea successiva ed il Consigliere così eletto durerà in carica fino alla
scadenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea degli associati può revocare il Consiglio Direttivo per gravi motivi.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e
straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne
chiedono la convocazione.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva
dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’Organizzazione;
• attua le deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone il Bilancio consuntivo di esercizio e il Bilancio preventivo, li
sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge;
• predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell’esercizio;
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
• disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati nonché la
fissazione delle quote associative annuali;
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
• nomina tra i soci, esterni all’ambito consiliare, i soggetti eventualmente
delegati a svolgere particolari funzioni stabilite del Consiglio Direttivo.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a
conoscenza.
ART.17
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza
dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa allo scadere del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi
decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente
convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione, secondo le direttive di tali Organi, riferendo al
consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
6. Il Vicepresidente, nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo con voto
palese, sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia nell’impossibilità di
esercitare le sue funzioni.
Art.18
Revisore Contabile
1. I documenti di Bilancio consuntivo dell’attività svolta nell’anno solare
precedente è sottoposto al Revisore contabile che in merito esprime il proprio
parere in una relazione allegata al medesimo documento.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al Bilancio e sottoposti
all’Assemblea.
4. Il Revisore contabile è eletto dall’Assemblea anche tra i non soci, dura in carica
tre esercizi ed è rieleggibile. La sua carica può essere gratuita.
ART.19
Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituire da:
• quote associative e corrispettivi per servizi versati dai soci;
• contributi pubblici e privati, anche di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi derivati da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da
inserire in una apposita voce di bilancio,
• ogni altro tipo di entrate ammesse dal Decreto Legislativo 117/2017.
ART.20
I Beni
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituto dai beni mobili ed immobili che
pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti
pubblici privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Qualora
intenda mantenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi
dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, l’Associazione dovrà avere un
patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto
articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché beni mobili che sono collocati
nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato
presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART.21
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
1. L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione o fondi, riserve e capitali, durante la propria vita, ai sensi
dell’art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità previste.
ART.22
Il Bilancio
1. I documenti di Bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.L.117/2017
e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il Bilancio, consuntivo e preventivo, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è
approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere
depostati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data
dell’Assemblea annuale e pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:
- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia
entrate non superiori a quello indicato al comma 2 del suddetto articolo 13;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento
economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie;
- dovrà in ogni caso esser redatto in conformità alla modulistica definita con
decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e
secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale
eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dell’articolo 6 del Codice
del Terzo settore.
5. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art.14 del D.L.117/17,
l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti
necessari.
ART.23
Convenzioni
1. Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni
pubbliche, di cui all’art.56 comma 1 del D.L.117/2017, o altri enti e soggetti
sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di
attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale Legale
rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede
dell’Organizzazione.
ART.24
Personale retribuito
1. L’Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti
previsti dall’art.33 del D.L.117/2017.
ART.25
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
1. Gli aderenti all’Organizzazione che prestano la loro opera di volontariato sono
assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi
dell’art.18 del D.L.117/2017.
ART.26
Responsabilità dell’Associazione
1. L’Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche,
dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART.27
Assicurazione dell’Associazione
1. L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Organizzazione stessa.
ART.28
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria col voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati ordinari e benemeriti in regola con le quote
associative.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dopo la liquidazione è
devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
Settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.L.117/2017.
ART.29
Clausola compromissoria
1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra
costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge
non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui
due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune
accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il
presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del
terzo arbitro.
ART.30
Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative
vigenti in matria ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART.31
Norma transitoria
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, che risultano esser incompatibili con l’attuale disciplina, trovano
applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui al’art.104 del D.L.117/17, in coerenza con
l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art.5-sexies
del D.L.n.148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano
applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.L.117/17.