STATUTO

ART. 1
Denominazione, sede e ambito territoriale

  1. E’ costituito, nel rispetto del D. L. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato << Associazione per la protezione degli animali randagi Dingo ODV (Organizzazione di volontariato) >>. Assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
  2. L’Associazione ha sede legale a Cannaregio 482/b, nel comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  3. L’Associazione opera limitatamente all’ambito territoriale della Regione Veneto.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2
Statuto

  1. L’Organizzazione di volontariato denominata << Associazione per la protezione degli animali randagi Dingo ODV >> è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento d’esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’Associazione stessa.


ART. 4
Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.


ART. 5
Finalità e attività

  1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività sono:
    • protezione degli animali randagi;
    • prevenzione di atti crudeli contro gli animali;
    • soccorso di animali colpiti da tali atti.
  2. Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, rientrano nell’ art. 5 comma 1/e del D. L. 117/2017, nella parte così specificata: “Tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 281 del 1991.”
  3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
    • monitoraggio dei gatti randagi nel territorio;
    • attività di sterilizzazione dei gatti randagi e di soccorso veterinario;
    • contrasto agli spostamenti di gatti randagi dal loro habitat abituale, quando non sono previsti dalle leggi;
    • ricerca di adozioni a favore di animali abbandonati o bisognosi di accoglienza in casa;
    • organizzazione di convegni di studio, seminari e opera di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, ad istituzioni pubbliche e private che, secondo i rispettivi ordinamenti, sono interessate alle tematiche sulla protezione degli animali.
  4. Per il conseguimento dei suoi fini, l’Associazione può realizzare strutture di ricovero per animali e operare per il contenimento del randagismo e della prolificazione felina, nel rispetto delle leggi vigenti e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni.
  5. Per le attività di interesse generale prestate l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  6. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6
Ammissione

  1. Sono associati all’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le sue finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato e ratificata dalla prima assemblea utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
  4. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  5. Gli associati sono “Ordinari” o “Benemeriti”. Sono “Ordinari” gli associati che versano la normale quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo. Sono definiti “Benemeriti”, con deliberazione del Consiglio Direttivo, gli associati che promuovono attività per la protezione degli animali o erogano a favore dell’Associazione contributi di particolare entità.

ART. 7
Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di controllosull’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
  3. Gli associati hanno il diritto di votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
  4. Gli associati hanno il diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30 dello Statuto.
  5. Gli associati hanno il diritto di denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.
  6. Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
  7. Gli associati hanno il dovere di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8
Volontariato e attività di volontariato

  1. Gli associati all’Organizzazione devono svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
  2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
  3. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
Perdita della qualifica di associato

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. L’associato all’Associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
  4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
  5. E’ ammessa la possibilità di appello alla decisione del Consiglio Direttivo, rivolto alla prima Assemblea dei soci utile, che delibererà sull’esclusione con voto segreto, o comunque al giudice ordinario.

ART. 10
Gli Organi Sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • Assemblea dei soci;
    • Consiglio Direttivo;
    • Presidente;
    • Revisore contabile monocratico.
  2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati all’Associazione ed è l’Organo sovrano.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Nell'Assemblea Ordinaria non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Nell'Assemblea Straordinaria non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato se il totale degli associati è meno di 500, o sino ad un massimo di cinque deleghe se il numero totale degli associati non è inferiore a 500.
  4. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno i tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (e qualità delle persone).
  6. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12
Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del TerzoSettore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13
Convocazione

  1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

ART. 14
Assemblea Ordinaria

  1. L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  2. Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
Assemblea Straordinaria

  1. L’Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti. Nell’Assemblea Straordinaria non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato se gli associati sono inferiori a 500, fino a 5 deleghe se gli associati sono almeno 500.
  2. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (maggioranza inderogabile).

ART. 16
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere il Consiglio Direttivo coopterà un nuovo consigliere da scegliersi di preferenza tra i non eletti nell'ultima elezione; tale nomina dovrà essere confermata dalla prima Assemblea ed il Consigliere così eletto durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  4. Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
  5. L'Assemblea degli associati può revocare il Consiglio Direttivo per gravi motivi.
  6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
    In particolare, tra gli altri compiti:

    • amministra l’Organizzazione;
    • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
    • predispone il Bilancio di esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
    • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
  7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17
Il Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa allo scadere del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione, secondo le direttive di tali Organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vicepresidente, nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo con voto palese, sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni.

ART. 18
Revisore Contabile

  1. I documenti di Bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al Revisore contabile che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
  2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
  3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al Bilancio e sottoposti all’Assemblea.
  4. Il Revisore contabile è eletto dall’Assemblea anche tra i non soci, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La sua carica può essere gratuita.

ART. 19
Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati, anche di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivati da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce dibilancio, previste fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • ogni altro tipo di entrate ammesse dal Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 20
I beni

  1. I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione o fondi, riserve e capitali, durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.


ART. 22
Il Bilancio

  1. I documenti di Bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. L. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
  2. Il Bilancio, consuntivo e preventivo, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
  3. Il Bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
  4. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.L. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23
Convenzioni

  1. Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 56 comma 1 del D. L. 117/2017, o altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale Legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.

ART. 24
Personale retribuito

L’Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. L. 117/2017.


ART. 25
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli aderenti all’Organizzazione che prestano la loro opera di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. L. 117/2017.


ART. 26
Responsabilità dell’Associazione

L’Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.


ART. 27
Assicurazione dell’Associazione

L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Organizzazione stessa.


ART. 28
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 117/2017.

ART. 29
Libri sociali

1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche iverbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.


ART. 30
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.


ART. 31
Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

  1. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. L. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. L. 117/17.
  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.